divisione e permuta di cosa futura


 

Not. Francesco Pianu

 fpianu@notariato.it

 

Ho stipulato qualche anno fa un contratto di divisione di cosa futura (precostituendo un condominio) che è stato tassato originariamente con tassa fissa (similmente ad un condizionato) e con imposta proporzionale all'1% (divisione) al momento della venuta ad esistenza del bene, in seguito a comunicazione da parte degli interessati.

 

A parte gli aspetti fiscali però, mi chiedo se non sia il caso di riflettere sul possibile conflitto della fattispecie con l'art.17, L. 47/1985, che sanziona con nullità l'atto che non contenga gli estremi della concessione edilizia, posto che a me solitamente accade di dover stipulare in un momento anteriore al rilascio della stessa e quando, generalmente, l'impresa costruttrice non essendo proprietaria del bene non è ancora in grado di richiederla.

 

Il problema si pone ovviamente anche per il caso della permuta del bene presente col bene futuro.

 

Come vi regolate?  

 

 


 

Not. Sergio Marciano

smarciano@notariato.it

 

Non penso che si possa validamente stipulare un atto tra vivi traslativo di fabbricato ancora da costruire in assenza di concessione edilizia.

 

L'effetto traslativo, in questo genere di contratti, avviene automaticamente man mano che la cosa viene ad esistenza; e sarebbe fin troppo facile, volendo commercializzare un fabbricato in contrasto con la normativa e per la cui costruzione del quale non può essere rilasciata concessione edilizia, anticipare la stipula ed aggirare una norma imperativa.

 

D'altra parte, se si può aprire una dubbiosa discussione sul semplice trasferimento di fabbricato futuro in assenza di concessione edilizia, inserendo clausole che impediscano l'effetto dell'automatico trasferimento, tale evenienza è sicuramente esclusa nell'ipotesi di permuta di bene presente con bene futuro.

 

In tale fattispecie, infatti, la convenienza di una tale evenienza, se ritenuta possibile, è esclusa dallo stesso interesse e dalla stessa volontà delle parti, in quanto il bene presente viene immediatamente trasferito.

A meno che non si trasferisca niente e si stipuli un contratto con meri effetti obbligatori.

 

Richiamarsi a differenze tra oggetto giuridico ed oggetto materiale non è argomento convincente.

 

D'altra parte quello che è lecito e ricevibile lo stabilisce il legislatore, non noi.

 

Non mi pare che nella legge sia contenuta una eccezione per i fabbricati futuri.

 

In definitiva: la concessione edilizia può essere richiesta dagli attuali proprietari e poi volurata. Può pure essere richiesta dall'impresa in base ad un preliminare.

In ogni caso se non c'è la concessione niente permuta avente ad oggetto il fabbricato, anche s e futuro.

 

 


 

Not. Marco Chiostrini

mchiostrini@notariato.it

 

Dissento.

 

La concessione va citata in quanto si stia negoziando un  bene la cui attuale (legittima) esistenza postuli l'attuale esistenza della concessione.

 

Se il bene è futuro è concepibile come oggetto dl contratto, anche se la sua esistenza materiale richiederà la concessione, è negoziabile ORA come puro concetto. In altre parole, bisogna saper distinguere tra oggetto giuridico (o concettuale) del contratto e oggetto materiale dello stesso.

 

Casomai, si potrebbe dire che il rilascio della concessione è condizione della attuabilità del programma negoziale; il che è senz'altro vero. Ma affermare che "se non c'è la concessione niente permuta avente ad oggetto il fabbricato, anche se è futuro" significa confondere requisiti attuali di liceità dell'oggetto con requisiti futuri di liceità della prestazione.

 

In altre parole, io prometto ora  un bene fatto così e così; domani, per fare venire ad esistenza il bene, chiederò la concessione; il mancato rilascio della stessa comporterà l'impossibilità della prestazione e il mio inadempimento o la diversa soluzione prospettata in atto; ma non sono tenuto a citare ora la concessione per un bene che ancora non esiste, se non come oggetto negoziato, e solo concettualmente individuato; anche perchè, in effetti, questa concessione allo stato non c'è.

 

Ragionare diversamente implica l'impossibilità di porre in essere atti immobiliari ogni volta che l'oggetto non sia già esistente o già definito nella sua materialità.

 

Si pensi per esempio a un immobile futuro le cui caratteristiche saranno definite da un terzo in un momento successivo all'atto.

Non avendo ancora certezza della configurazione del bene, non è certo possibile averne la concessione; tuttavia si tratta palesemente di un atto lecito e ricevibile.

 

Certo, cosa diversa è se il bene  - pur essendo futuro - la concessione ce l'ha già.

In questo caso è certo prudente (non so se obbligatorio) citarla; ma sicuramente, secondo me, se il bene è futuro e la concessione non c'è ancora, certo questo non è di ostacolo all'atto.